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D.L. "Cura Italia" del 17 marzo 2020: articoli di interesse per gli infermieri

ART. 1 STRAORDINARIO: Per il 2020, per poter aumentare le risorse dedicate allo straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza vengono incrementati i fondi dedicati alle particolari condizioni di lavoro e agli incarichi di un importo totale di 250 milioni di euro per tutta l’Italia e di 18.598.263 per la regione Emilia Romagna.

 

ART. 12 PENSIONAMENTO: Per tutto il periodo di emergenza, le aziende possono trattenere in servizio gli operatori sanitari che avrebbero diritto al pensionamento (solo se si verifica l’impossibilità di reclutamento di personale).

 

ART. 13 ASSUNZIONI: Le aziende possono assumere operatori sanitari con titolo professionale conseguito all’estero regolato da direttive dell’U.E. Gli stessi possono essere impiegati solo per il periodo di emergenza e possono presentare domanda corredata di certificato di iscrizione all’ordine del loro paese.

 

ART. 23-25 CONGEDO PARENTALE: Retroattivamente dal 5 marzo 2020 per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni i dipendenti hanno diritto a fruire per i figli fino a 12 anni di età, di uno specifico congedo retribuito al 50%. Se dal 5 marzo si è già fruito del congedo parentale al 30%, questi sarà convertito nel nuovo congedo. Il congedo può essere preso da entrambi i genitori alternativamente per un totale di 15 giorni. Il congedo non è concesso nel caso in cui uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito derivante da sospensione o cessazione del rapporto di lavoro oppure che sia disoccupato o non lavoratore.

 

Il limite dei 12 anni non viene applicato ai figli con disabilità accertata dall’art. 4 comma 1 legge 104/92.

 

Allo stesso modo i genitori con figli dai 12 ai 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura delle scuole senza retribuzione e senza contribuzione figurativa (aspettativa non retribuita).

 

ART. 23-25 BONUS BABY-SITTING: In alternativa al congedo parentale di cui in precedenza, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli minori fino a 12 anni di età, di 600 euro per i lavoratori del settore privato e di 1000 euro per i lavoratori del settore sanitario pubblico.

 

Le modalità di accesso al bonus sono stabilite dall’INPS. Il limite massimo di spesa prevista è di 30 milioni di euro superato il quale tutte le altre domande saranno rigettate.

 

ART. 24 PERMESSI PER LEGGE 104: Il numero di giorni di permesso per legge 104 è incrementato di ulteriori complessivi 12 giorni per i mesi di marzo e aprile. Il diritto dei 3 giorni mensili rimane immutato, a questi sono aggiunti ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e di aprile (12 giorni per entrambi i mesi e non 12 giorni per marzo e 12 giorni per aprile) che solo per il personale sanitario devono essere preventivamente autorizzati tenuto conto delle esigenze di servizio.

 

ART. 26 QUARANTENA: Per i dipendenti del settore privato il periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

ART 26 DIPENDENTI CON DISABILITA’ E IN CONDIZIONE DI RISCHIO: Fino al 30 aprile i dipendenti del settore pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione medica attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita ai sensi dell’art. 3 comma 1 legge 104/92, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

 

ART. 42 DIPENDENTI CONTAGIATI DURANTE IL LAVORO: Per coloro i quali hanno contratto il virus durante il lavoro il certificato deve essere inviato all’INAIL. Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

 

ART. 63 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI: Ai dipendenti pubblici e privati che nel 2019 hanno percepito un reddito inferiore a 40.000 € spetta un premio di 100 € da erogare nella busta paga di aprile se hanno svolto il proprio lavoro nella sede lavorativa. I 100 € sono legati al servizio effettivamente svolto durante il mese di marzo.

 

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