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Ferie: istruzione per l'uso

PREMESSA In questa breve guida cerchiamo di occuparci dell’istituto delle ferie, visto che spesso, le stesse sono fonte di conflitti dovuti a diverse interpretazioni da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Le aziende, attraverso i dirigenti infermieristici ed i coordinatori, tendono ad utilizzare la più fervida immaginazione quando devono autorizzare le ferie. Così si assiste allo strano fenomeno delle “ferie richiamabili” oppure ad alcuni coordinatori che dall’alto della loro autorità dicono all’infermiere “le tue ferie le dispongo io a mio piacimento”.

Purtroppo, la carenza di un’adeguata cultura del diritto che affligge gli studenti in infermieristica, rende propenso un terreno di coltura idoneo ad assorbire e porre fiducia a quanto dichiarato da un apicale.

Le ragioni di tale sudditanza reverenziale da parte degli infermieri verso i propri dirigenti sono molteplici: un contratto a tempo determinato, favori che possono ricevere o hanno ricevuto, timore di ritorsioni fanno in modo che i nostri colleghi accettino passivamente tale situazione. Invece, l’articolo 2229 del Codice Civile che sancisce l’intellettualità della professione infermieristica, dovrebbe spingere l’infermiere ad esaminare il diritto e verificarne i veri contenuti.

Il quadro normativo che regolarizza l’istituto delle ferie è rappresentato dai CCNL, dall’art. 10 D. Lgs. 66/2003, dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 del Codice Civile, oltre a sentenze di Cassazione e circolari varie.

Tipologia contratto

 

N° giorni ferie

L. 937/77

Sanità pubblica

 

 

 

Lavoro su 5 giorni

28

4

 

Lavoro a turni o su 6 giorni

32

4

 

Neoassunti con lavoro su 5 giorni

26

4

 

Neoassunti con lavoro a turni o su 6 giorni

30

4

Sanità privata AIOP

 

30

4

Cooperative sociali

 

24

 

         

DURATA Il codice civile, all’articolo 2109 stabilisce che la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi. Così per il pubblico impiego la durata delle ferie è stabilita dal CCNL 2016-2018, secondo cui i lavoratori che hanno una distribuzione del lavoro su 5 giorni hanno diritto a 28 giorni di ferie all’anno, mentre i lavoratori turnisti o con una distribuzione del lavoro su 6 giorni hanno diritto a 32 giorni di ferie all’anno. I neo-assunti invece, intendendo i lavoratori con un’anzianità di servizio minore di 3 anni, spettano due giorni in meno, ovvero 26 giorni con un’articolazione dell’orario su 5 giorni e 30 giorni per i turnisti o per i diurnisti su 6 giorni. Inoltre, tutti i dipendenti hanno diritto a 4 giorni di riposo ulteriori ai sensi della legge 937/77.

Ai lavoratori della sanità privata con contratto AIOP sono attribuiti 30 giorni di ferie all’anno più 4 giorni della legge 937/77.

Ai lavoratori delle cooperative sociali sono attribuite 4 settimane di ferie per un totale di 24 giorni all’anno.

MATURAZIONE Per quanto riguarda la maturazione delle ferie ci sono almeno due sentenze della Corte Costituzionale piuttosto importanti: la prima sancisce che le ferie maturano in costanza di rapporto e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio, quindi all’inizio di ogni anno io posso disporre delle mie giornate di ferie che maturerò nel corso di quell’anno (Corte Costituzionale 10 maggio 1963, n. 66) per cui è palesemente anticostituzionale quanto riportato nel contratto AIOP, ovvero “Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante”; la seconda sancisce che le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto (Corte Costituzionale 16 dicembre 1980, n. 189).

Le ferie non maturano durante il congedo parentale retribuito al 30%, il congedo di 2 anni per assistere un disabile (legge 104) e durante tutte le spettative non retribuite.

FRUIZIONE Le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio e degli interessi del lavoratore; l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (Codice Civile art. 2109; CCNL).

La fruizione delle ferie può avvenire anche in modo frazionato, tenuto presente le esigenze di servizio. Su richiesta del dipendente, è possibile godere di 15 giorni continuativi di ferie nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre (15 giugno-15 settembre per i lavoratori con figli in età scolare) CCNL 2016-2018. 

Le ferie devono essere fruite per almeno la metà nell’anno di maturazione e le restanti nei 6 mesi successivi all’anno di maturazione per il pubblico impiego (CNNL 2016-2018) o nei successivi 18 mesi all’anno di maturazione per tutti gli altri (art. 10 D.Lgs. n. 66/2003). 

Per i lavoratori del pubblico impiego che si vedono interrotte o sospese le ferie per esigenze di servizio c’è il diritto ad essere risarciti delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto (CCNL 2016-2018 art. 33 comma 13).

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE E’ vietato qualsiasi accordo finalizzato alla rinuncia delle ferie spettanti e alla loro monetizzazione (art. 36 Costituzione; art. 2109 Codice civile; CCNL 2016-2018 art. 33 comma 9). Le ferie possono essere monetizzate solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sopravvenuto per licenziamento senza preavviso o per pensionamento, dimissione o per mancato rinnovo del contratto che non abbia potuto godere del periodo di ferie per esigenze di servizio. 

Le ferie maturate e non godute non sono mai perse a meno che sia presente una responsabilità del lavoratore che, per una qualsiasi ragione, intenda opporre il proprio diniego alla fruizione delle ferie, il cui godimento gli è espressamente richiesto dal datore di lavoro.

FERIE E MALATTIA Per la Cassazione n. 14020/2001 le assenze per malattia sono parificate ai periodi di servizio e di conseguenza permettono la maturazione delle ferie.

Se la malattia è intervenuta prima del periodo di ferie, essa prosegue regolarmente fino ad avvenuta guarigione e determina la mancata fruizione delle ferie che verranno godute successivamente.

Se la malattia interviene durante il periodo di ferie, ne sospende il decorso in  quanto viene compromessa la possibilità del recupero delle energie psico-fisiche (Corte Costituzionale n. 616, 30 dicembre 1987).

Infine, al termine del periodo di comporto (18 mesi nel triennio di malattia) il datore di lavoro non ha l’obbligo di convertire d’ufficio l’assenza per malattia in ferie e non ha l’obbligo di avvertire il lavoratore che il periodo di conservazione del posto sta per scadere (Sentenza Cassazione n. 10352/2008).

FERIE E PART-TIME In caso di part-time orizzontale (orario ridotto su 6 giorni settimanali) la maturazione delle ferie è equiparata ai rapporti a tempo pieno. In caso di part-time verticale (orario normale per alcuni giorni alla settimana) le ferie saranno maturate proporzionalmente alla percentuale di part-time scelto (ad esempio part-time al 50% si matureranno la metà delle ferie).

FERIE E PREAVVISO L’articolo 2109 del codice civile stabilisce che durante il preavviso non possono essere fatte ferie. Le ferie fruite durante il periodo di preavviso prolungano lo stesso per un periodo pari a quello delle ferie (Tribunale di Torino 19 marzo 1991).

FERIE E PERIODO DI PROVA Il diritto alle ferie spetta anche ai lavoratori in prova. Il lavoratore in prova che fruisce di un periodo di ferie, interrompe la prova allungandone la durata per tutto il periodo di ferie fruito.

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Commenti: 25
  • #1

    Matteo (sabato, 19 giugno 2021 10:09)

    Lavoro su turni incluse le notti infermiere dipendente pubblico. Ci vengono assegnate 2 settimane da lunedì a domenica.

    Il contratto prevede 15 non 14 giorni. Giusto?
    Di cui le due domeniche ...devo conteggiarle o forse non sono ferie e di conseguenza dovrei avere diritto di godere di 15+2 giorni. È corretto?

  • #2

    Romagna Nursind (sabato, 19 giugno 2021 16:45)

    2 settimane di ferie corrispondono a 12 giorni, mentre il CCNL 2016-2018 dice chiaramente che dal 1 giugno al 30 settembre su richiesta del dipendente si ha diritto a 15 giorni di ferie anche consecutive. Quindi le ferie estive di cui si ha diritto sono 2 settimane + 3 giorni.

  • #3

    Cristina (giovedì, 08 luglio 2021 15:34)

    Salve.
    Dopo due settimane di ferie estive, il mio
    Coordinatore mi può far rientrare a lavoro con laDomenica notte?

  • #4

    Romagna Nursind (sabato, 10 luglio 2021 11:10)

    Buongiorno Cristina, innanzitutto il diritto alle ferie estive è di 15 giorni che a richiesta possono essere anche consecutivi, quindi le 2 settimane sono solo 12 giorni e questo costituisce già una prima violazione alle disposizioni contrattuali. La domenica, essendo un festivo, non è una giornata di ferie ma di riposo per cui, nel tuo caso specifico, se quella settimana in cui fai la domenica notte sei stata in ferie dal lunedì al sabato, allora il tuo coordinatore non può farti lavorare, a meno che non ti dia 2 giorni di riposo la settimana dopo (D.L. 66/2003 art. 9 riposi settimanali e legge 161/2014).

  • #5

    Giuseppe (mercoledì, 28 luglio 2021 18:51)

    Buongiorno, sono un infermiere e lavoro in una clinica privata convenzionata col ssn, oggi, parlando di ferie, la mia coordinatrice mi comunica 10 giorni di ferie d'ufficio nell'ultima decade di agosto, la mia domanda è: con quanti giorni di preavviso è possibile comunicare una disposizione tale?

  • #6

    Romagna Nursind (mercoledì, 28 luglio 2021 20:58)

    Buonasera Giuseppe, relativamente alla tua domanda ti devo dare due risposte. Innanzitutto non esiste in nessuna norma "le ferie d'ufficio", poi non esiste in nessuna norma un tempo di preavviso per le ferie. Come scritto nell'articolo le ferie vanno sempre concordate, il dipendente chiede e se l'azienda ha disponibilità concede, altrimenti propone un periodo diverso.

  • #7

    Marco (martedì, 10 agosto 2021 14:42)

    La risposta data al collega Matteo é alquanto ambigua, vi prego di essere più chiari.
    Vi ripropongo quindi il quesito: nei giorni di ferie estive (che devono essere 15 da contratto), le domeniche devono essere conteggiate o no?
    Grazie

  • #8

    Romagna Nursind (martedì, 10 agosto 2021 17:48)

    Buongiorno Marco non riusciamo a capire cosa possa esserci di ambiguo nella risposta data in precedenza. È stato scritto che le ferie estive da contratto sono 2 settimane (quindi 12 giorni) più 3 giorni per un totale di 15 giorni (12+3=15) che possono essere prese anche in modo consecutivo

  • #9

    Marco (martedì, 10 agosto 2021 20:10)

    Io intendevo se in quei 15 giorni sono comprese le domeniche oppure no (e quindi in quest'ultimo caso i giorni in totale sarebbero 15 +2 domeniche = 17)
    Grazie per la disponibilità

  • #10

    Romagna Nursind (martedì, 10 agosto 2021 22:47)

    Gentile Marco, solitamente non rispondiamo a più di una domanda, tuttavia questa volta faremo un eccezione. Le domeniche e i festivi si chiamano così proprio perché non sono giorni feriali per cui vanno considerati sempre come giorni di riposo in cui il dipendente non ha debiti orari con l'azienda. Per questo motivo avevamo scritto che 2 settimane corrispondono a 12 giorni di ferie (da lunedì a sabato e da lunedì a sabato mentre le domeniche sono considerati riposi e non necessitano di ferie). Quindi, ricapitolando, i giorni di ferie sono 15 a cui bisogna aggiungere le due domeniche per un totale di 17 giorni.

  • #11

    Angelo (venerdì, 13 agosto 2021 16:51)

    Buongiorno, ho un quesito complesso da proporvi. Io sto lasciando la mia azienda per MOBILITÀ. Allora, la mia azienda di appartenenza non mi vuole monetizzare le ferie maturate e non godute e l'azienda che mi prende in carico non vuole accollarsele. Io mi trovo quindi con 64 giorni di ferie non godute ( causa anche blocchi dei periodi di ferie per la pandemia) che quindi perderò??? Qualcuno mi può aiutare? Grazie anticipatamente

  • #12

    antonella (venerdì, 13 agosto 2021 18:18)

    avevo preso 2 settimane di ferie estive nelle prime settimane di luglio ma ha seguito di un intervento di urgenza non m ho potuto usufruirne.La mia malattia scade il 20 agosto ma dovro proseguirla per almeno altri 10 giorni perche non ho recuperato la sensibilita alla gamba .ho chiesto al mio superiore se potevo attaccare le due settimane non fruite al termine della malattia e mi ha detto che non era possibile perche, la programmazione era gia stata fatta e aveva altre persone in ferie.

  • #13

    Romagna Nursind (sabato, 14 agosto 2021)

    Buongiorno Angelo, la mobilità tra un azienda e un'altra non prevede interruzione del rapporto di lavoro per cui tutto quanto tu hai maturato, ad esempio le ferie ma anche la fascia e persino le ore, te le porti nella nuova azienda. Certamente le ferie non possono essere monetizzare per cui o le consumi nella vecchia azienda o nella nuova ma certamente non possono perdersi per strada.

  • #14

    Romagna Nursind (sabato, 14 agosto 2021 09:35)

    Buongiorno Antonella, premesso che le ferie estive sono 15 giorni e non 2 settimane, la malattia superiore ai 3 giorni interrompe le ferie per cui tu non hai fatto le ferie estive. Visto che le ferie estive sono un diritto da contratto (CCNL 2016-2018) non c'è programmazione che tenga, tu hai diritto a fare le tue ferie estive.

  • #15

    Luca (domenica, 30 gennaio 2022 05:06)

    Salve, se più colleghi chiedono alcuni giorni ferie nello stesso periodo. Come dovrebbe comportarsi il coordinatore? Come scegliere a chi dare ferie? Se uno dei colleghi ha gia usufruito di alcuni giorni nel mese scorso, potrebbe essere escluso nel mese successivo? Grazie

  • #16

    Raffaella (venerdì, 11 febbraio 2022 15:23)

    Buongiorno sono Raffaella un infermiera;chiedo un' informazione per le ferie estive. Quest'anno mio figlio deve sostenere l'esame di terza media che si terrà dalla fine della scuola fino al 30 giugno. Io come da organizzazione del reparto ho le ferie dal 1 al 20 giugno. Chiedo se ho diritto di farmele slittare dal giorno di fine esame?

  • #17

    Valentina (sabato, 12 febbraio 2022 13:05)

    Buongiorno, ho un contratto indeterminato AIOP RSA volevo sapere se avendo due figli minori in età scolare avevo diritto a godere di almeno 15 giorni di ferie nel periodo che va da giugno a settembre?
    I miei datori di lavoro vogliono mandarmi in ferie ad ottobre!!!!

  • #18

    Eleonora (sabato, 26 febbraio 2022 13:12)

    Buongiorno, sono stata assunta da una clinica convenzionata con il ssn con contratto aiop. Ho iniziato il contratto il 23 agosto, vorrei capire quel mese ho maturato o no giorni di ferie? Inoltre la coordinatrice si è permessa di mettermi 3 giorni di ferie su NSR quando io le avevo chiesto di avere il riposo dalla notte libero per via di un battessimo. Lei mi ha messo di imperio 3 giorni di ferie, “bruciandomi 3 giorni anziché 1. A dicembre la clinica ha chiuso perciò d’ufficio mi sono stati dati 8 giorni di ferie non compresi di riposi. Ora mi ritrovo con un solo giorno di ferie del 2021, vorrei capire quale calcolo sia stato fatto. Anche perché una collega che ha iniziato il mio stesso giorno si è trovata con 10 giorni di ferie residui avendo fatto anche lei i miei stessi giorni di ferie a dicembre. Si calcolano 2,66 giorni al mese o di più? Grazie

  • #19

    Delia (venerdì, 02 settembre 2022 23:09)

    Buongiorno io ho un contratto uneba e sono un osso, vorrei sapere se ho il diritto di farmi spostare le ferie estive quando mia figlia farà l esami di terza media, grazie

  • #20

    michela (mercoledì, 05 ottobre 2022 17:19)

    se due infermieri, uno di 30 anni di servizio e l'altro di 1 anno, vogliono andare in ferie ad agosto, come comportarsi?

  • #21

    Cristina (martedì, 03 gennaio 2023 00:20)

    Buongiorno,
    Sono infermiera in un ospedale privato( AIOP). Come si calcolano le ferie, gentilmente? La matrice di lavoro è M M P N S R. Ho visto una cosa strana: contano le 3 ore e mezza dallo smonto come ferie!! Cosi, a ogni due cicli lavorativi teorici durante le ferie, ti rubano un giorno di ferie! 3, 5+ 3,5=7= un giorno. È prima volta quando vedo questa ingegneria. In attesa della vostra risposta, ringrazio anticipatamente.

  • #22

    Michele (mercoledì, 01 marzo 2023 21:03)

    Buongiorno ,sono dipendente OSS di una RSA privata il mio datore di lavoro ha deciso che le ferie estive vanno dal 1 maggio al 30 settembre, e che il tale periodo posso usufruire di soli 15 giorni di ferie continuativi e che vanno dal 1al 15 o dal 16 al 30
    Ciò è possibile?

  • #23

    simona (mercoledì, 30 agosto 2023 15:52)

    salve, infermiera su turno, dipendente pubblico ,si possono iniziare le ferie estive di15 gg con uno smonto notte? praticamente ho iniziato le mie ferie estive di lunedì ma ho smontato dalla notte la domenica cosi perdendo il giorno di riposo. Può il coordinatore rifiutarmi la richiesta di ferie perché non richiedo il lunedì come ferie.
    saluti

  • #24

    veronica valenti (mercoledì, 30 agosto 2023 18:04)

    Simona, se il lunedì smonti dalla notte non puoi utilizzare il giorno di ferie in quanto hai lavorato fino alle 7 del mattino. Le ferie in questo caso partono dal martedì. Lo smonto notte è incompatibile con l'istituto delle ferie.

  • #25

    Marta (lunedì, 19 febbraio 2024 14:20)

    Salve sono un infermiere con contratto a tempo indeterminato presso ASL. Il mio contratto di lavoro si articola su 5 giorni dal lunedì a venerdì poiché lavoro in un Distretto Socio Sanitario. Nelle ferie estive di 15 giorni devo considerare la mia settimana di 5 giorni o devo includere nella conteggio anche il sabato pur non essendo per me un giorno lavorativo? Perché se così fosse avrei diritto a 3 settimane di ferie continuative o sbaglio?