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Documentare i permessi personali articolo 37 CCNL 2016-2018: l'ARAN si esprime e chiarisce solo in parte

 

L’orientamento applicativo dell’ARAN riguardo l’articolo 37 del CCNL 2016-2018 cioè per quanto concerne i permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari conferma la confusione di idee che hanno portato alla stesura del contratto.

 

Premesso che l’articolo 32 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 è perfettamente sovrapponibile all’articolo 37 del CCNL del Comparto Sasnità del 21.5.2018, alla  domanda: I permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art.32 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 devono essere documentati dal dipendente che ne fruisce? L’ente può entrare nel merito “dei particolari motivi personali e familiari” addotti dal dipendente a giustificazione della fruizione dei permessi?”

 

L’ARAN produce la seguente risposta: La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va, comunque, indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso”.

 

Quindi l’ARAN asserisce che non bisogna produrre alcuna documentazione a sostegno dei particolari motivi personali e familiari quando si fruisce dei permessi di cui all’articolo 37, ma bisogna comunque indicare nella richiesta quali sono le motivazioni che hanno indotto alla richiesta del permesso.

 

Poi l’ARAN rendendosi conto dell’ennesimo pastrocchio di questo scellerato contratto cerca di correggere il tiro scrivendo: “Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell’istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione dei permessi ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere gli stessi.” Quindi il lavoratore non ha un diritto di cui può utilizzare a proprio piacimento e il datore di lavoro non è per niente obbligato a concedere un diritto contrattualmente riconosciuto.

 

Ancora l’ARAN: “Quest’ultimo (il datore di lavoro), ben può, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dei permessi in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda (questa parte sembra più un suggerimento alle Aziende che una spiegazione di come si applica l’articolo 37….). E’ indubbio, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente (allora la richiesta deve essere giustificata? In che modo?), tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione dei permessi. Conseguentemente, ove la suddetta richiesta non appaia del tutto motivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti di cui si è detto, il datore di lavoro potrà far valere la prevalenza delle esigenze di servizio, negando la concessione del permessi (quindi l’attenzione si sposta dalle esigenze di servizio alla motivazione che hanno indotto il dipendente a richiedere il permesso). L’ente, quindi, non è chiamato in alcun modo a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta, ma solo la sussistenza di ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso (in quest’ultimo passo dice l’esatto contrario di quanto detto nel passo precedente cioè che l’Azienda non deve entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto il lavoratore a richiedere il permesso ma deve limitarsi a valutare se ci sono o meno le esigenze di servizio per portano a negare la concessione del permesso).”

 

L’ARAN sta cercando di rimediare all’errore fatto per la fretta di chiudere il contratto elettorale, accorgendosi che eliminando il “debitamente documentato” presente nel contratto precedente (o si sono dimenticati per la fretta?) hanno, di fatto, “regalato” tre giorni di ferie in più a tutti i dipendenti pubblici. Sono certo che questa è solo la prima interpretazione su cui si poggeranno molti enti ed aziende per negare la concessione dei permessi, ma non l’ultima visto che la risposta apporta elementi nuovi non sottoscritti all’atto della chiusura del contratto. C’è da capire il “giustificato” cosa vuol dire nel senso “devo portare mio figlio a fare una visita devo solo dire al datore di lavoro che quel giorno mi serve un permesso per portare a visita il figlio oppure devo compilare una autocertificazione o, ancora e più grave, devo farmi rilasciare un documento dal medico che attesti che ho portato mio figlio a visita?”. Stiamo a vedere come si vuole porre rimedio.

 

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Commenti: 1
  • #1

    Maria (martedì, 08 ottobre 2019 08:29)

    Vorrei far parte del vostro gruppo sono un OSS e lavoro x un Privato con il contratto degli enti locali .Grazie