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I permessi retribuiti del comparto sanità con il nuovo CCNL

Il nuovo CCNL siglato il 21 maggio 2018 e non sottoscritto da NurSind si occupa dei permessi retribuiti al Capo IV, dall'articolo 36 all'articolo 41. In questa sede cercheremo di riportare le novità di questo contratto rispetto ai contratti precedenti, analizzando articolo per articolo quello che è e quello che era fino al 20 maggio 2018.

Articolo 36: Permessi giornalieri retribuiti.

Il comma 1 di questo articolo non presenta novità sostanziali. Infatti alla lettera "a" sono riportati gli otto giorni di permesso per partecipazione a concorsi od esami ed è perfettamente uguale a prima; alla lettera "b" sono riportati i tre giorni di permesso per lutto e presentano una piccola novità: infatti mentre in precedenza i tre giorni per evento dovevano essere consecutivi, con il nuovo CCNL i 3 giorni devono essere fruiti "entro sette giorni lavorativi dal decesso"  quindi anche separatamente.

Il comma 2 riporta il permesso per matrimonio (15 giorni consecutivi) con la novità che "il permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data del matrimonio".

I comma 3 e 4 non riportano sostanziali novità rispetto al precedente dicendo che i permessi sono utili nella maturazione delle ferie e nel conteggio dell'anzianità di servizio (comma 3) e che nei giorni di permesso spetta l'intera retribuzione tranne le indennità e lo straordinario (comma 4).

Articolo 37: Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.

Forse questo è l'articolo più interessante per i lavoratori. Infatti le novità con il CCNL 2016-2018, oltre ai 3 giorni di prima trasformati in 18 ore che non cambia la sostanza delle cose, riguardano l'aggiunta della classica dicitura "compatibilmente con le esigenze di servizio"  ma, soprattutto, scompare il passaggio del "debitamente documentati" che ci fa pensare a 3 giorni di permesso senza produrre alcuna giustificazione. Anche ai comma 2, 3 e 4 di questo articolo, dove vengono elencate le caratteristiche di questo permesso, non c'è traccia del "debitamente documentati". Infatti i comma 2, 3 e 4 ci dicono che i permessi non riducono le ferie, non possono essere fruiti per frazioni di ora, sono utili al conteggio dell'anzianità di servizio, non possono essere cumulati con altri tipi di permessi nella stessa giornata, non riducono la retribuzione (tranne che per le indennità e lo straordinario) e per i part time si riproporzionano le ore di permesso.

Adesso che anche l'Azienda USL della Romagna si è resa conto dell'ennesima falla prodotta da questo contratto vergognoso, la stessa cerca di correre ai ripari provando a chiedere una sorta di giustificazione per la fruizione dei permessi. Ma lo ripetiamo i permessi non devono essere debitamente documentati.

Articolo 38: Permessi previsti da particolari disposizioni di legge.

Tale articolo fa riferimento a tutti quei permessi previsti dalla normativa vigente, in particolare ai 3 giorni di permesso per legge 104 e alla giornata di permesso per donatori di sangue e di midollo osseo. Le novità introdotte con il nuovo CCNL riguardano soprattutto la regolamentazione della tempistica con cui richiedere i permessi. Così al comma 2 tale articolo predispone che i 3 giorni di 104 siano fissati ad inizio mese per i diurnisti e in tempo utile per la predisposizione dei turni (quindi entro il 20 del mese precedente) per i turnisti. Tuttavia in caso di necessità ed urgenza le giornate possono essere comunicate entro le 24 ore precedenti all'inizio del turno (anche qui manca il "debitamente documentato" per dimostrare l'urgenza.....). Invece per i donatori la comunicazione deve essere fatta almeno 3 giorni prima della donazione. Anche qui in caso di urgenza (che deve essere comprovata questa volta) la richiesta può essere fatta 24 ore prima della donazione.

Articolo 40: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Questo articolo rappresenta la vera novità di questo nuovo CCNL.   

Ai lavoratori sono riconosciuti permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. I permessi possono essere fruiti ad ore o per l'intera giornata per un massimo di 18 ore (o 3 giorni) all'anno. nella fruizione ad ore si conteggia anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro.

I permessi dell'articolo 40 sono assimilati alle assenze per malattie solo per il computo del periodo di comporto (6 ore equivalgono ad un giorno di assenza) e non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico solo se il permesso è fruito ad ore. I permessi non possono essere cumulati con qualunque altro tipo di permesso nella stessa giornata e le 18 ore sono riproporzionate in caso di part time. Il permesso deve essere richiesto almeno 3 giorni prima della sua fruizione ma in caso di urgenza comprovata può essere richiesto fino a 24 ore prima. I permessi devono essere giustificati dal medico o dalla struttura (anche privata) in cui si esegue la prestazione . Il giustificativo deve essere inviato all'azienda dal lavoratore oppure dal medico/struttura presso cui è stata eseguita la prestazione.

Nel caso in cui si è in malattia e contemporaneamente avessimo bisogno di una visita specialistica, di effettuare una terapia o di esami diagnostici, l'assenza è per malattia e il certificato viene rilasciato dal medico curante come per tutte le malattie mentre l'assenza dal domicilio, in caso di controllo medico fiscale, è giustificata dall'attestazione di presenza redatta dal personale sanitario o amministrativo della struttura presso cui si è svolta la visita. Allo stesso modo se l'inabilità temporanea al lavoro è prodotta dalla visita specialistica, dagli accertamenti, dagli esami diagnostici e/o dalle terapie l'assenza è imputabile alla malattia e l'assenza è giustificata dall'attestazione di presenza come nel passaggio precedente.

Infine, nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che producano incapacità lavorativa temporanea è sufficiente produrre una unica documentazione, anche cartacea, da presentare all'azienda e redatta dal medico curante in cui si attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendario stabilito. Questa certificazione deve essere comunque corredata dall'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura o professionista presso cui viene eseguita la prestazione.

Articolo 41: Permessi orari a recupero.

Questo tipo di permessi sono mutuati dalla contrattazione precedente secondo cui i dipendenti possono assentarsi dal lavoro (previo autorizzazione del responsabile) per un tempo non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e comunque per un massimo di 36 ore annue. La richiesta di tale permesso deve essere fatta in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa (salvo urgenza valutata man mano dal responsabile).

Le ore di permesso fruite devono essere recuperate entro il mese successivo alla data di fruizione secondo modalità individuate dal responsabile. In caso di mancato recupero l'azienda procede alla proporzionale decurtazione dello stipendio.   

Commenti: 148
  • #148

    paolo (giovedì, 28 marzo 2024 10:09)

    buongiorno sono una coadiutore amm.vo esperto di una azienda sanitaria cat. B/S. Lavoro a 35 km da casa fuori comune di residenza. Stamane ho fatto gli esami ematici per patologie riconosciute che mi ha assegnato una invalidità civile del 85%. Sono riuscito a fare gli esami e ritornare in ufficio in 0:48 minuti ma l'azienda non mi accetta il permesso documentato perchè dice che il CCNL stabilisce un minimo di 1 ora sotto la quale non si possono accettare permessi per motivi anche di salute documentati. Sarei dovuto rimanere dicono in giro per ulteriori 13 minuti per aver diritto a permesso orario retribuito , a me pare assurda tale conclusione.

  • #147

    Alice (mercoledì, 15 novembre 2023 19:30)

    Buonasera, vorrei sapere se ho diritto ad assentarmi da lavoro ( sanità privata) per partecipate a un concorso pubblico, anche se non è retribuito.
    L’azienda si può rifiutare di concedermelo?

  • #146

    Cristina (mercoledì, 11 ottobre 2023 16:38)

    Buongiorno volevo sapere se alla fine della mia vita lavorativa devo recuperare tutti i giorni di permesso art 37 e art 40 di cui ho usufruito nel mio percorso lavorativo grazie

  • #145

    Fabio (sabato, 09 settembre 2023 15:51)

    Buongiorno lavoro in un'azienda privata settore sanità volevo sapere se ho diritto a permesso retribuito per partecipare a concorsi pubblici sempre settore sanità?
    Grazie

  • #144

    Enzo Lo Porto (lunedì, 30 maggio 2022 16:20)

    Buona sera. Vorrei porvi una domanda sulle ferie. Nella nostra ASP 2 di Caltanissetta le ferie si richiedono su piattaforma myAliseo. Quando si richiedono, sul cartellino compare il pallino giallo (richiesta in attesa). Il colore del pallino dovrebbe virare al verde se la richiesta viene accettata oppure al rosso se viene respinta dal superiore. Come bisogna comportarsi se arriva il giorno delle ferie e la richiesta rimane in attesa? E se ferie richieste costituiscono quanto maturato e non goduto immediatamente prima di andare in pensione? Grazie.

  • #143

    Michela (martedì, 05 aprile 2022 18:51)

    Buonasera.Vorrei sapere se per traslocare esiste un permesso o devo usare articolo 37?
    Grazie

  • #142

    Paola (martedì, 15 febbraio 2022 23:09)

    Vorrei sapere in che anno è stato emanato l art 37 e se non ne ho usufruito posso recuperarli o li ho persi!. Grazie e buonasera.

  • #141

    Raffaele Pennella (martedì, 28 dicembre 2021 09:36)

    Buongiorno Antonella, il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal Contratto Collettivo del Lavoro. Nello specifico l'articolo 60 comma 10 del contratto definisce le modalità di stipula del contratto a part time tra i quali anche la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quindi nel momento della trasformazione del contratto da tempo pieno a part time dovrai definire
    1) quante ore al giorno andrai a lavorare
    2) quali giorni della settimana
    per cui se firmerai un contratto dove il riposo settimanale ricade di domenica nessuno potrà farti lavorare in quella giornata. Discorso diverso è per il festivo infrasettimanale perché non viene definito dal contratto che andrai a trasformare e l'azienda per esigenze di servizio potrebbe chiederti di fare straordinario e di lavorare nella festività.

  • #140

    Antonella (lunedì, 27 dicembre 2021 18:07)

    Salve se chiedo il part time orizzontale posso chiedere di non lavorare la domenica e i festività?, sono un' Infermiera

  • #139

    Raffaele Pennella (giovedì, 23 dicembre 2021 22:05)

    Buonasera Alessia, il CCNL 2016-2018 all'articolo 25 "Periodo di prova" comma 9 recita che il dipendente proveniente dalla stessa azienda ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di prova (6 mesi) e nel caso di non superamento dello stesso ha diritto di essere reintegrato nel ruolo da cui proviene in seguito a domanda.
    Lo stesso articolo al comma 10 recita che il dipendente in servizio presso altra azienda vincitore di concorso può avere un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari al periodo di prova. Quindi la risposta alla tua domanda è si puoi chiedere l'aspettativa e la normativa di riferimento è quella esplicitata sopra.

  • #138

    Alessia (mercoledì, 22 dicembre 2021 23:11)

    Salve lavoro come amministrativa in ospedale, ho vinto un concorso da Infermiera, posso chiedere l aspettativa e essere assunta nel frattempo come Infermiera? Vi è una normativa?

  • #137

    Raffaele Pennella (sabato, 18 dicembre 2021 07:20)

    Buongiorno Antonello è corretto che ti è stato dato riposo. Qualunque tipo di permesso, compreso la malattia così come il congedo per legge 104 non possono produrre straordinario e visto che la domenica è I festivi non abbiamo debito orario allora viene segnato riposo.

  • #136

    Antonello (venerdì, 17 dicembre 2021 09:06)

    Buongiorno ho mandato malattia di domenica, è normale che mi è stata caricata come riposo e nn conteggiate le 6 ore?

  • #135

    Raffaele Pennella (mercoledì, 15 dicembre 2021 10:20)

    buongiorno Gaetano, l'aggiornamento facoltativo può essere svolto in presenza o in modalità FAD. In entrambi i casi è possibile fruire di uno degli otto giorni di permessi giornalieri retribuiti previsti dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2016-2018. Tuttavia mi preme ricordare che l'aggiornamento deve essere connesso all'attività di servizio e che bisogna presentare l'attestato finale del corso.

  • #134

    Gaetano (mercoledì, 15 dicembre 2021 10:00)

    Buongiorno,
    per partecipare ad un evento FAD di formazione non obbligatorio posso usufruire degli otto giorni previsti dal contratto per partecipazione ad esami ecc.. (anche se è un evento FAD)?
    Grazie

  • #133

    Angelo (martedì, 30 novembre 2021 12:11)

    Raffaele perdonami quindi non devo giustificare i giorni , o meglio non devo richiedere permessi? Perchè in direzione han detto che oltre il certificato devo chiedere permessi per i giorni (30 ) effettuati

  • #132

    Raffaele Pennella (martedì, 30 novembre 2021 11:48)

    Buongiorno Angelo per la malattia del figlio il contratto prevede la fruizione di 30 giorni all'anno retribuiti al 100% per i primi 3 anni e 5 giorni all'anno non retribuiti per figli dai 3 agli 8 anni. Inoltre si possono utilizzare i 3 giorni di art. 37 permesso personale messi a disposizione sempre dal contratto (questi ultimi non vanno giustificati). Tornando alla tua domanda l'attestazione di malattia rilasciata dal reparto giustifica l'assenza dal lavoro.

  • #131

    angelo (martedì, 30 novembre 2021 11:27)

    ciao ho una domanda, tu sicuramente lei ne sa tanto, una collega nursind ha ricoverato il figlio in pediatria, mediante certificato del reparto, son giustificate le assenze della madre

  • #130

    Raffaele Pennella (mercoledì, 24 novembre 2021 20:46)

    Buonasera Loredana dipende dal contratto che hai. Ad esempio nel pubblico puoi fruire del permesso articolo 40 per questo tipo di assenza. Comunque se non hai contratto o il tuo contratto non dice nulla al riguardo, le ore in cui ti sei assentata le puoi recuperare.

  • #129

    Loeedana Galipo (mercoledì, 24 novembre 2021 19:51)

    Lavoro come assistenza a domicilio ad ore. Qualche giorno fa ho dovuto mancare 4 ore dal lavoro per una visita specialistica in ospedale ,la mia domanda è seguente: queste ore li dovrei recuperare per averli in busta paga oppure si dovrebbero pagare? Grazie mille

  • #128

    Raffaele Pennella (lunedì, 22 novembre 2021 19:37)

    Buonasera Chiara in merito alle tue domande ti dico:
    1) Non può essere negata, tuttavia l'azienda può differenziare i termini per la concessione, ovvero non ha una scadenza precisa per la concessione.
    2) L'aspettativa concessa per un contratto a tempo determinato presso altra azienda ha la durata del contratto stesso per cui se ti dimetti dall'incarico viene a decadere anche la motivazione per cui ti è stata concessa l'aspettativa. Per un "contratto B" devi chiedere una nuova aspettativa.
    3) Nel caso in cui tu lavori in qualsiasi azienda mentre sei in aspettativa puoi partecipare ad una eventuale mobilità.
    4) Dipende dall'azienda dove devi rientrare e se il tuo posto è rimasto vacante.

  • #127

    Chiara (sabato, 20 novembre 2021 14:00)

    Buongiorno,
    sono una dipendente a tempo indeterminato area comparto cat. D CCNL sanità.
    Volevo chiedervi un chiarimento in merito alla concessione di aspettativa per contratto a tempo determinato presso altro ente e alla mobilità tra enti.
    1) Innanzitutto l'aspettaviva per contratto a tempo determinato presso altro ente deve essere concessa obbligatoriamente se richiesta o può essere negata dalla propria azienda?
    2) se io richiedo l'aspettaviva a tempo determinato presso altro ente (in questo caso A) di un anno e dalla mia azienda mi viene concessa e nel mentre dell'aspettativa presso l'ente A, vengono chiamata da un ulteriore ente a tempo determinato (in questo caso B), posso dimettermi dall'ente A e andare a prestare servizio direttamente presso l'ente B? Senza che io rientri presso la mia azienda di appartenenza dove ho il contratto a tempo indeterminato e mantenendo l'aspettaviva?
    3) Se eventualmente l'ente B mi chiama per una mobilità (a cui ho già partecipato) sia io che sia in aspettativa presso l'ente A o ente B stesso, posso appunto presentare domanda di mobilità alla mia azienda di appartenenza in modo tale che venga concessa?
    4) durante un aspettativa per contratto a tempo determinato, nel caso ci si trovi male presso questo ente, si può rientrare presso la propria azienda prima della scadenza del periodo pattuito del contratto a tempo determinato e quindi aspettativa richiesta?

    Grazie infinite del vostro supporto e questo spazio che è tornato utile anche in altri momenti.

  • #126

    Raffaele Pennella (mercoledì, 27 ottobre 2021 14:05)

    Buongiorno Rocco, i corsi FAD o in presenza possono essere obbligatori o facoltativi. I corsi obbligatori, di solito, sono organizzati dall'azienda e la partecipazione può anche produrre straordinario per cui può essere fatto anche dopo il proprio turno di lavoro. La partecipazione alla formazione obbligatoria è garantita dall'azienda stessa.
    La formazione facoltativa può essere fatta utilizzando uno degli 8 giorni messi a disposizione dal CCNL all'art. 36 c. 1 lett. a e la fruizione di uno di questi giorni deve essere preventivamente autorizzato.

  • #125

    Rocco (lunedì, 25 ottobre 2021 22:56)

    Salve sono un vostro iscritto, volevo sapre se per i corsi fad oblipotevo choedere un congedo dal lavoro e se si quale?

  • #124

    Raffaele Pennella (martedì, 19 ottobre 2021 10:54)

    Buongiorno Paola l'articolo 37, così com'è, è stato istituito con il CCNL 2016-2018 sottoscritto dai sindacati tutti (tranne il nostro) a maggio 2018 se non ricordo male. I permessi art. 37 si rinnovano ogni anno così come scadono al 31 dicembre di ogni anno per cui se sono stati fruiti nell'anno solare bene altrimenti sono persi.

  • #123

    Paola (lunedì, 18 ottobre 2021 22:26)

    L art , 37 in che anno è stato emanato e se non ne ho usufruito negli anni precedenti posso ancora farli o.vengono persi.?

  • #122

    Raffaele Pennella (mercoledì, 13 ottobre 2021 08:42)

    Buongiorno Agnese, dipende dal tipo di contratto adottato dalla tua azienda. Se, come la maggior parte delle aziende private, la GVM fa riferimento al CCNL Aiop allora l'articolo 34 comma 1 lettera g) dice che "per particolari motivi personali o familiari, la Struttura può concedere (attenzione può e non deve per cui il permesso è soggetto ad autorizzazione preventiva) un periodo di permesso retribuito non superiore a diciotto ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria". Quindi la risposta alla tua domanda è si ha diritto ma solo su autorizzazione preventiva da parte della Struttura e senza dover giustificare il permesso.

  • #121

    Agnese P (martedì, 12 ottobre 2021 17:23)

    salve, vorrei sapere se un dipendente privato del grupo GVM ha diritto sufruire i permessi retribuiti?
    Grazie

  • #120

    Raffaele Pennella (sabato, 09 ottobre 2021 14:25)

    Buongiorno Franco, nelle giornate festive il debito orario nei confronti dell'azienda è nullo, ovvero pari a zero per cui un eventuale permesso di qualsiasi genere (anche il permesso per legge 104) non concorrono al debito ore mensile.

  • #119

    Franco (venerdì, 08 ottobre 2021 21:03)

    Buonasera, vorrei chiedere se i permessi Art 37, Art 38 richiesti in giornate festive lavorative (dipendente in turno), con debito anticipo ed accordati dall'Amministrazione, concorrano al monte ore mensile.
    Grazie

  • #118

    Raffaele Pennella (mercoledì, 06 ottobre 2021 13:56)

    Buongiorno Andrea, l'articolo 40 del CCNL 2016-2018 è pensato proprio per l'espletamento di visite e terapie per cui direi proprio di sì. Tuttavia ricordati che la visita va giustificata da una certificazione che dovrai necessariamente farti rilasciare dal professionista o struttura in cui avviene la visita

  • #117

    Andrea Pampinelli (mercoledì, 06 ottobre 2021 11:35)

    Buongiorno, volevo chiedere se una per una visita in cui mi applicheranno un ECG Holter posso chiedere l'articolo 40 per l'intera giornata lavorativa. Grazie

  • #116

    Raffaele Pennella (martedì, 14 settembre 2021 14:55)

    La scelta dipende dal servizio di appartenenza. Il diritto prevede orario ridotto per allattamento 6 giorni a 4 ore al giorno per un totale di 24 ore settimanali. Tuttavia se il servizio riesce a sostenere un turno di 7,12 ore al giorno per 5 giorni nulla vieta di farlo. Durante l'allattamento ci sarebbe una circolare INPS che esprime parere contrario ad una riduzione delle giornate lavorative per cui non sarebbe possibile lavorare su 5 giorni a 4 ore e 48 minuti al giorno.

  • #115

    luisa (lunedì, 13 settembre 2021 11:28)

    Buongiorno, vorrei un info.
    Sono un infermiera rientrata a lavoro ma usufruisco dei permessi allattamento.
    Tra poco verrò spostata nel mio reparto definitivo.
    Sono l unica diurnista li.
    Quanta chance ho di poter 'scegliere' di lavorare su 5 giorni e stare a casa i fine settimana?
    ho i bimbi piccoli e questa turnazione mi aiuterebbe molto

  • #114

    Raffaele Pennella (mercoledì, 01 settembre 2021 16:08)

    Buongiorno Francesco la mobilità tra aziende non interrompe il rapporto di lavoro ma c'è continuità per cui le ore che hai accumulato puoi portarle alla nuova azienda (poco probabile perché l'azienda accettante di solito vuole 0 ore e poche ferie) oppure puoi fartele pagare oppure recuperarle. Se l'azienda non riesce a fartele recuperare può farlo ma deve pagartele come straordinario con le dovute maggiorazioni. Sicuramente quelle ore non le perdi.

  • #113

    francesco (martedì, 31 agosto 2021 22:15)

    volevo chiedere il datore di lavoro ad un dipendente che va via per mobilità volontaria puo' rifiutarsi di concedere i recuperi ore maturati, che equivalgono a 6 gg e che servono al dipendente per il trasloco e per firma contratto

  • #112

    Raffaele Pennella (lunedì, 09 agosto 2021 07:24)

    Buongiorno Anna, purtroppo non esistono nel CCNL permessi che ti diano la garanzia di soddisfare le tue esigenze. L'unico permesso "garantito" è quello previsto dall'articolo 40 ma può essere utilizzato per visite o terapie che riguardano la tua persona. Per le tue esigenze il permesso da utilizzare è l'articolo 37 che, come hai giustamente detto, è vincolato all'autorizzazione preventiva da parte del coordinatore

  • #111

    Anna (domenica, 08 agosto 2021 14:32)

    Salve sono dipendente ospedaliera ho bisogno di un giorno per accompagnare mia figlia per un ricovero programnato, per il quale abbiamo atteso 4 mesi, visto che l'articolo 37 prevede la dicitura "compatibilmente con le esigenze di servizio" a quale art. posso fare riferimento per chiedere il giorno senza il rischio che possa non essermi accordato?

  • #110

    Raffaele Pennella (sabato, 24 luglio 2021 10:58)

    Quando è riconosciuta la malattia professionale, ogni evento morboso inerente a tale malattia e documentata dal medico di medicina generale, è considerata malattia e non viene considerata nel comporto

  • #109

    Sonia (venerdì, 23 luglio 2021 21:00)

    Salve vorrei sapere se ti hanno accettato la malattia professionale. Se dopo sei malattia x malattia inerente alla malattia professionale si può stare a casa x malattia professionale

  • #108

    Raffaele Pennella (martedì, 13 luglio 2021 11:15)

    Buongiorno Michele, l'articolo 40 del CCNL 2016-2018 concede permessi retribuiti per 18 ore e non per 3 giorni per cui, nel tuo caso, quando fruisci del permesso devi contare 7,12 ore. Quindi se vuoi contare a giorni tu hai a disposizione 2 intere giornate più 3 ore e 36 minuti

  • #107

    MICHELE (martedì, 13 luglio 2021 04:27)

    Salve, volevo sapere se ho un orario su 5 gg lavorativi e quindi con 7 ore e 12 min, l'art 40 è usufruibile solo per 2 giorni nel mio caso o anche per 3 giorni? Grazie mille

  • #106

    Giovanni (mercoledì, 30 giugno 2021 17:04)

    Volevo chiedere se dopo il turno posso o meno fare il tirocinio, senza avere stacco

  • #105

    Raffaele Pennella (mercoledì, 30 giugno 2021 15:35)

    Caro Giovanni temo di non aver ben compreso il tuo quesito. Tuttavia ti dico che il tirocinio deve essere svolto quando non sei al lavoro, anche dopo aver svolto il tuo turno in quanto compatibile con la Legge 66/2003 sull'orario di lavoro. Infatti il tirocinio non ha le caratteristiche proprie di lavoro ma può essere considerato come studio.

  • #104

    Giovanni (martedì, 29 giugno 2021 18:30)

    Salve sono un vostro iscritto, frequento il corso magistrale. Volevo sapere se per frequentare il tirocinio posso farlo dopo il turno o devo attendere le are di recupero da un turno e l altro è normativa relativa.

  • #103

    Raffaele Pennella (mercoledì, 23 giugno 2021 21:18)

    Buonasera Chiara, per permessi brevi penso che tu ti riferisca all'articolo 41 del CCNL 2016-2018. In questo caso il permesso deve essere autorizzato dal coordinatore e non può superare la metà dell'orario giornaliero. Inoltre il permesso deve essere richiesto non oltre un'ora dopo l'inizio del turno. Nell'anno sono disponibili 36 ore complessive di tale tipologia di permesso e le ore fruite devono essere recuperate entro il mese successivo altrimenti c'è decurtazione dello stipendio. Per quanto riguarda lo specifico della tua domanda ti dico subito che le ferie non possono essere fruite ad ore per cui bisogna escluderle a priori, quindi restano le 18 ore di art. 37 e i permessi orari a recupero (o permessi brevi). Fossi in te non escluderei il recupero ore anno corrente o anno precedente.

  • #102

    Chiara (mercoledì, 23 giugno 2021 17:49)

    Buon pomeriggio,

    I permessi brevi (max metà debito orario giornaliero), sono permessi le cui ore vengono detratte dal monte ore ferie o permessi di cui abbiamo a disposizione un altro ammontare di ore? Se sì quante ne abbiamo a disposizione?
    Per permessi brevi non intendo le 18 ore dell'art. 37 per motivi famigliari
    Io vorrei usufruire in una giornata lavorativa composta di 7 ore e 12 minuti di 4 ore per la frequenza di lezioni universitarie (150 ore diritto allo studio) e le restanti 3.12 ore ho da coprire, che permesso mi conviene utilizzare? Permesso breve o art. 37 o metà giornata di ferie?
    Grazie mille

  • #101

    Raffaele Pennella (venerdì, 11 giugno 2021 10:48)

    Buongiorno Angela il testo unico sulla maternità prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro notturno fini al compimento dell'anno del bambino. Dopo l'anno e fino ai 3 anni su richiesta della madre lavoratrice puoi astenerti dal lavoro notturno. Per le P.D. vale lo stesso discorso fatto per il lavoro notturno nel senso che può esserti assegnata la P.D. di giorno ma non di notte. Per i festivi e le sole mattine non esistono norme per l'esonero.

  • #100

    Raffaele Pennella (venerdì, 11 giugno 2021 10:41)

    Buongiorno Rossella per vaccinare o far visitare tua figlia puoi fruire solo dell'articolo 37 in quanto l'articolo 40 puoi prenderlo solo per visite e terapie che riguardano la tua persona.

  • #99

    Angela (venerdì, 11 giugno 2021 01:29)

    Buonasera ho una figlia di un anno,ero turnista oltre a nn lavorare la notte, come diritto posso non lavorare i festivi e reperibilità. Inoltre potrei fare solo mattine