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Mobilità compensativa nuovo CCNL. Chiarimenti ARAN

L'articolo 52 del CCNL del 21 maggio 2018 che regola la mobilità compensativa, di fatto ha reso inefficace il precedente art. 21 del CCNL del 10 aprile 2004 che consentiva la mobilità per scambio compensativo e disapplica, al comma 3, la disposizione all'art. 19 del CCNL del 20 settembre 2001.

 L’articolo, la cui stesura è alquanto discutibile, lascia perplessi ed è soggetto a diverse interpretazioni, delle quali la più condivisa è quella relativa all’impossibilità di poter accedere alle procedure per lo scambio tra dipendenti di aziende sanitarie.

 L’art. 52 del nuovo CCNL fa riferimento all’art.30 del D.lgs 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), il quale asserisce che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto   previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e che “I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

   Lo stesso art. 52 sottolinea ai successivi commi:

  2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

 

  a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

 b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

 c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

 d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

 e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

 f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

 

3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).

 

I chiarimenti dell’Aran

La clausola di cui all'art. 52 del CCNL 2016-2018 del personale del comparto, ha solamente "integrato" i criteri che disciplinano la mobilità volontaria dettati dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale, tra l'altro al comma 2.2, prevede che "sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi l e 2".

 Lo stesso articolo del nuovo CCNL, al comma 3, ha espressamente disapplicato l'art. 19 del CCNL integrativo del 20.9.2001.

Si deve pertanto ritenere che tale disapplicazione abbia determinato anche la conseguente inapplicabilità dell'art. 21, comma 5, del CCNL del 19.4.2004 il quale prevedeva che "Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tutt'ora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell' azienda o enti interessati.”

 Peraltro, anche a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità "per interscambio" o "per compensazione" sembra possa ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal predetto art. 30 del D. Lgs.vo 165/2001, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/03/2015.

 

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Commenti: 10
  • #1

    Antonio palombo (martedì, 02 febbraio 2021 09:19)

    Qui di parla di livello economico e categoria, profilo professionale,
    della misteriosa fascia economica che rilevanza ha per la mobilità compensativa?
    ant.pal68@libero.it
    Grazie

  • #2

    Raffaele Pennella (martedì, 02 febbraio 2021 15:14)

    Buonasera Antonio, per quanto concerne la mobilità compensativa, ovvero quella emanata da un bando di mobilità dell'Azienda, la fascia economica non ha alcuna rilevanza. Invece questa assume importanza nella mobilità per interscambio o per compensazione insieme ad eventuali prescrizioni e possesso di permessi per Legge 104/92. Ad onor del vero, tuttavia, bisogna precisare che non tutte le Aziende danno importanza al fatto che il lavoratore in entrata abbia una fascia economica maggiore a quello in uscita (questo vuol dire che a parità di forza lavoro l'azienda ha una spesa maggiore dai fondi delle fasce), ma molte lo fanno.

  • #3

    Antonio (domenica, 25 aprile 2021 23:51)

    Grazie.
    Ma i fondi delle fasce a cui lei si riferisce, sono di pertinenza aziendale o altro?
    Su chi grava la differenza retributiva di fascia,
    sul bilancio economico aziendale o come dice qlcno regionale?
    E quindi, se fosse, c'è differenza per un cambio compensativo intraregionale e uno extraregionale?
    La saluto , grazie in anticipo

  • #4

    Raffaele Pennella (lunedì, 26 aprile 2021 10:01)

    Buongiorno Antonio le fasce (o progressioni economiche orizzontali le cosiddette PEO) sono fatte dalle singole aziende. Il meccanismo è semplice: se ci sono residui di fondi degli anni precedenti stabili (che possono provenire da lavoratori andati in pensione e lasciano nel fondo la loro fascia (che presumibilmente è un D6 quindi l'azienda potrebbe fare 6 passaggi di fascia) o da altro. Le altre domande trovano risposta da sole.

  • #5

    Antonella Strano (mercoledì, 30 marzo 2022 16:12)

    Buongiorno,
    essendo disapplicato l'art. 19, c'è un limite al differimento del termine in caso di nulla osta alla mobilità volontaria? L'art. 19, co. 3 prevedeva che il posticipo non potesse essere superiore a 3 mesi...
    Grazie

  • #6

    Elisabetta (mercoledì, 24 agosto 2022 13:08)

    Salve, volevo saper se la mobilità compensativa può avvenire anche tra docenti dello stesso ruolo.
    Grazie

  • #7

    roberto (lunedì, 03 ottobre 2022 12:53)

    mi è stata rifiutato una cambio compensativo in quanto ho delle limitazioni relative ad un max di tre turni notturni al mese e una limitazione per movimentazione manuale dei carichi. la stessa azienda ha emanato un bando per una mobilità volontaria dove si dichiara espressamente di non avere limitazioni parziali e/o totali da turni pertanto sono nuovamente estromesso.
    Ora vi chiedo: non dovrebbe esserci anche una mobilità volontaria per personale con limitazioni?

  • #8

    Simona (martedì, 01 agosto 2023 09:20)

    Salve mi è arrivato un diniego per mobilità compensativa perchè la collega gode di un salario accessorio che non può essere garantito. La normativa non prevede che debba essere garantito l' accessorio in godimento presso l'Amministrazione di provenienza. Devo fare ricorso?

  • #9

    Raffaele (sabato, 10 febbraio 2024 12:59)

    Buongiorno,
    volevo chiedere se pensate sia possibile un interscambio tra due Cat. C1 con diversa mansione, ad esempio...
    L'ente A necessita di un istruttore amministrativo e l'ente B necessita di un istruttore tecnico.
    Essendoci parità di livello, è possibile l'interscambio?

  • #10

    Valentino (martedì, 05 marzo 2024 08:57)

    Buongiorno, la mobilità per interscambio fra due dipendenti dello stesso profilo economico e stessa categoria, può essere considerata come nuova assunzione?
    Deve essere prevista nel piano triennale dei fabbisogni?