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LEGGE 104/92: I permessi sono fruibili anche nei festivi e di notte per il personale turnista

Lo precisa l'INPS nel messaggio 3114/2018 del 07/08/2018 con oggetto: "Modalità di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001. Chiarimenti."

I tre giorni di congedo per i lavoratori che assistono familiari disabili possono essere fruiti anche di domenica e di notte se rientranti nel turno di lavoro. In particolare il turno notturno, che notoriamente avviene a cavallo di due giorni solari, è considerato come un solo giorno di permesso in quanto l'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 prevede la fruizione dei permessi retribuiti "a giornata" indipendentemente, cioè, dell'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

Calcolo permessi legge n. 104/92 per il personale in part time: Premesso che l'art. 7 del D.lgs. 81/2015 ribadisce il principio di non discriminazione tra il dipendente a tempo pieno e il dipendente a tempo parziale prevedendo che "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa" la formula di calcolo da applicare ai fini dei 3 giorni di permesso per i soli lavoratori in part-time verticale e misto è riproposta nel seguente modo:  

          ORARIO MEDIO SETTIMANALE DEL PART-TIME

        -----------------------------------------------------------  X 3 (GIORNI DI PERMESSO)

          ORARIO MEDIO SETTIMANALE DEL FULL-TIME   

Il risultato va arrotondato all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,50, all'unità inferiore se il decimale è inferiore a 0,50.

Per esempio un part-time al 50% verticale o misto avrà:

           18 (ore settimanali da fare)

         ----------------------------------- X 3 = 1,50

           36 (ore settimanali full time)

Quindi un part-time al 50% ha diritto a 2 giorni di congedo al mese in quanto il decimale va arrotondato all'unità superiore visto che è pari o maggiore a 0,50.

Altro esempio con part time al 70% verticale o misto.

           25,12 (ore settimanali da fare)

         ------------------------------------- X 3 = 2,06

           36 (ore settimanali full time)

Quindi un part-time al 70% ha diritto a 2 giorni di congedo al mese in quanto il decimale va arrotondato all'unità superiore visto che è inferiore a 0,50.

Cumulo permessi legge n. 104/92 e congedo straordinario  

E' possibile cumulare i permessi per legge 104/92 con altri permessi scaturiti da congedi straordinari a patto che siano fruiti in giornate diverse. Tra l'altro l'INPS precisa anche che i vari tipi di permessi possono essere fruiti anche senza soluzione di continuità, nel senso che possono essere fruiti anche senza che ci sia ripresa di lavoro tra i diversi tipi di congedo.

Cumulo con altri permessi 104

L'INPS invece precisa che non possono essere cumulati i tre giorni di permesso per legge 104/92 con il congedo parentale o le ore di riposo per allattamento. Questi tipi di permesso sono alternativi e non cumulativi.

Qui il messaggio INPS 3114/2018 del 07/08/2018

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