
Che cos’è
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico per i nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso (ISEE). Esso va a sostituire le seguenti prestazioni: l’Assegno Nucleo Familiare (ANF), l’assegno erogato dai Comuni per le famiglie numerose, il cosiddetto bonus bebè e le detrazioni IRPEF per figli a carico (resteranno esclusivamente per i figli per i quali non è previsto il riconoscimento dell’assegno unico).
Decorrenza
Esso decorre dal primo marzo 2022 ed ha validità da marzo di ogni anno a febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In caso di nuove nascite che vanno a modificare il nucleo familiare bisogna comunicarlo all’INPS o in modo diretto o attraverso Patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio con riconoscimento dell’assegno a partire dal settimo mese di gravidanza.
A chi spetta
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
1. Per ogni figlio minorenne a carico e per i neonati a partire dal settimo mese di gravidanza;
2. Per i figli da 18 a 21 anni purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Sia studente
b) Abbia un reddito da lavoro dipendente inferiore a 8000 euro;
c) Sia disoccupato;
d) Svolga servizio civile universale
3. Per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età
Requisiti soggettivi
L’assegno è riconosciuto a patto che si posseggano i seguenti requisiti:
a. Sia cittadino italiano o dell’Unione Europea oppure in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b. Paghi le tasse in Italia;
c. Sia residente e domiciliato in Italia;
d. Sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata almeno di 6 mesi.
Quanto spetta
1. FIGLI MINORENNI: Per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 € spettano 175 € mensili per ogni figlio minore. Per ISEE con valore maggiore ai 15.000 € l’assegno si riduce gradualmente fino a 50 € mensili per ISEE il cui valore è pari o maggiore a 40.000 €.
2. FIGLI tra 18 e 21 ANNI: Per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 € spettano 85 € mensili per ogni figlio di cui al punto 2 precedente. Per ISEE con valore maggiore ai 15.000 € l’assegno si riduce gradualmente fino a 25 € mensili per ISEE il cui valore è pari o maggiore a 40.000 €.
3. FIGLI CON DISABILITA’ MINORENNE: L’assegno varia sulla base delle condizioni di disabilità:
a. Non Autosufficienza: è prevista una maggiorazione dell’assegno di 105 € mensili
b. Disabilità grave: è prevista una maggiorazione dell’assegno di 95 € mensili
c. Disabilità media: è prevista una maggiorazione dell’assegno di 85 € mensili
4. FIGLI CON DISABILITA’ TRA 18 E 21 ANNI: è prevista una maggiorazione dell’assegno pari a 50 € mensili
5. FIGLI CON DISABILITA’ DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI: Per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 € spettano 85 € mensili. Per ISEE con valore maggiore ai 15.000 € l’assegno si riduce gradualmente fino a 25 € mensili per ISEE il cui valore è pari o maggiore a 40.000 €.
6. MAGGIORAZIONI: Per ogni figlio successivo al secondo per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 € spettano 85 € mensili di maggiorazione. Per ISEE con valore maggiore ai 15.000 € la maggiorazione si riduce gradualmente fino a 15 € mensili per ISEE il cui valore è pari o maggiore a 40.000 €.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 € mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro dipendente, per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 € spettano 30 € mensili di maggiorazione per ciascun figlio. Per ISEE con valore maggiore ai 15.000 € la maggiorazione si riduce gradualmente fino ad annullarsi per ISEE il cui valore è pari o maggiore a 40.000 €.
Nuclei familiari con 4 o più figli è prevista una maggiorazione forfettaria a partire dal 2022.
N.B. In caso di assenza di ISEE spettano gli importi minimi elencati sopra.
Condizione |
Importo con ISEE < 15.000 € |
Importo con ISEE = o > di 40.000 € |
Per ogni figlio minorenne |
175 € mensili |
50 € mensili |
Per figli da 18 a 21 anni |
85 € mensili |
25 € mensili |
Per figli con disabilità con età superiore a 21 anni |
85 € mensili |
25 € mensili |
Condizione |
Importomaggiorato con ISEE < 15.000 € |
Importo maggioratocon ISEE = o > di 40.000 € |
Dal terzo figlio |
85 € mensili |
15 € mensili |
Figli con disabilità fino ai 18 anni |
105 € o 95 € o 85 € mensili (al di là dell’ISEE) |
|
Figli con disabilità di età compresa tra 18 e 21 anni |
50 € mensili (al di là dell’ISEE) |
|
Madri di età inferiore a 21 anni |
50 € mensili (al di là dell’ISEE) |
|
Famiglie con entrambi i genitori con reddito da lavoro dipendente |
30 € mensili |
0 |
Famiglie con 4 o più figli |
100 € forfettarie |
Come richiederlo
La domanda deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale in modalità telematica all’INPS oppure presso i Patronati secondo le modalità indicate dall’INPS entro 20 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale.
Erogazione
L’assegno viene corrisposto dall’INPS mediante bonifico domiciliato ed è erogato al richiedente oppure, su richiesta, in pari misura ai 2 genitori. I figli maggiorenni possono presentare domanda al posto dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Maggiorazione transitoria 2022-2024
Con il nuovo si amplierà la platea di chi ha diritto al sostegno, ma, da stime fatte, circa una famiglia su 5 rischia di prendere meno rispetto a prima (ricordiamo che l’assegno unico sostituisce altri benefici di cui si godeva). Per questo motivo si è pensato di inserire una maggiorazione che va ad integrare le somme percepite fino ad oggi, ma solo per i nuclei familiari con ISEE minore di 25.000 € e che effettivamente stanno percependo l’assegno nucleo familiare. Questa specie di ristoro sarà elargito in pieno per il 2022, per i 2/3 nel 2023 e per 1/3 per il 2024. Dal 1° marzo 2025 questa forma di compensazione scompare.
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