
Il Decreto Rilancio del 17 luglio scorso è legge, pubblicata nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020”. L'articolo 72 della legge di conversione “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti” modifica il comma 1 dell'articolo 23 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in “a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo,per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
L’articolo 25 del decreto cura Italia convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 al comma 1 prevede che: “1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.”
Quindi se è stato modificato l’articolo 23 comma 1 e l’articolo 25 comma 1 permette ai lavoratori del settore pubblico di fruire dei congedi così come l’articolo 23 comma 1, allora possiamo affermare che l’estensione del congedo parentale straordinario retribuito al 50% dello stipendio può essere fruito anche dai dipendenti pubblici.
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